Cass. pen. n. 15402/2016
In tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse).
Cass. pen. n. 10167/2010
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di revisione, perché fondata su prove preesistenti che erano nella disponibilità della parte, ritenendo che l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena implichi la rinuncia a sottoporle alla cognizione del giudice, in quanto, e da un lato, le prove nuove rilevanti, ex art. 630, comma primo, lett. c), c.p.p., sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente; dall'altro, l'istituto della revisione è applicabile anche alla sentenza di applicazione della pena, in virtù della nuova formulazione dell'art. 629 c.p.p., introdotta con l'art. 3, comma primo, della legge n. 134 del 2003 e, sia pure nell'ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione, il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 129, comma secondo, c.p.p., deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti.
Cass. pen. n. 28192/2004
La sentenza di applicazione della pena su richiesta ha conservato la propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua assoggettabilità a revisione, contenuta nell'art. 629 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per cui rimane valido il principio che essa non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma richiede solo la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.
Cass. pen. n. 624/2002
In tema di revisione, la norma di cui all'art. 634 c.p.p. secondo la quale la corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.
Cass. pen. n. 1554/1999
Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità
Cass. pen. n. 6/1998
L'istituto della revisione è inapplicabile alla sentenza di patteggiamento.
Cass. pen. n. 18/1998
L'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 ss. c.p.p., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. (Nell'affermare il predetto principio, la S.C. ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 abbracci sia la revoca con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia ex tunc, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura).
Cass. pen. n. 2244/1998
L'istituto della revisione, di cui agli artt. 629 e segg. c.p.p., non è applicabile nel caso di sopravvenienza di nuove prove che siano idonee a dimostrare la legittima provenienza dei beni che siano stati confiscati in base alla legislazione antimafia. In tal caso l'interessato può ottenere la revoca della confisca tramite incidente di esecuzione, e il giudice investito dell'incidente può rimettere la parte davanti al giudice civile, a norma degli artt. 676, comma secondo, e 263, comma terzo, c.p.p. Allorché, invece, le nuove prove mirano ad escludere anche la pericolosità sociale, accertata definitivamente nel procedimento di prevenzione, il sottoposto o anche il terzo interessato può avvalersi dell'istituto della revoca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.
Cass. pen. n. 4231/1993
Poiché la revisione è un mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, anche per essa opera il principio di tassatività di cui all'art. 568, primo comma, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l'art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna, le sentenze che applichino l'amnistia non sono assoggettabili a revisione. E ciò anche quando la corte di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale.