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Articolo 650 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Dispositivo dell'art. 650 Codice di procedura penale

1 Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili(1).

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione [428](2).

Note

(1) Si ricordi che sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione ex art. 648.
(2) Agli effetti pratici assume l'esecutività delle sentenze di non luogo a procedere non pone particolari problemi, dato che questa comporta unicamente la cessazione di eventuali misure cautelari (art. 300).

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si ravvisa nel rapporto di diretta conseguenzialità tra l'irrevocabilità della sentenza e la sua forza esecutiva.

Spiegazione dell'art. 650 Codice di procedura penale

Le norme di cui al capo X si occupano dell'esecuzione penale, ovvero delle attività successive alla formazione del giudicato
A tal proposito, il legislatore ha dovuto innanzitutto disciplinare il concetto di irrevocabilità della sentenza penale. In generale, la decisione del giudice rappresenta l'atto con il quale l'organo giurisdizionale esercita la funzione assegnatagli dall'ordinamento.

Una volta ottenuta la decisione, ed esaurita dunque la fase cognitiva, il provvedimento del giudice diventa definitivo ed acquista la qualità di titolo esecutivo. Prima di tale momento, l'esecuzione del provvedimento è sospesa (ade eccezione delle eventuali misure cautelari), posto che la legge conferisce alle parti, soprattutto all'imputato, il potere di impugnazione.

Quando non sono previsti mezzi di impugnazione (ad eccezione della revisione) o sono spirati i termini per proporre impugnazione o opposizione (nel caso di decreto penale di condanna, la sentenza diviene irrevocabile.

Parimenti, l'irrevocabilità può derivare anche quando è inutilmente decorso il termine per impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso.


Massime relative all'art. 650 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3423/2020

In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 16/11/2019).

Cass. pen. n. 33154/2019

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio la sola questione relativa al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato impone che la sentenza di condanna ad una pena che, seppure non determinata, sia determinabile nel minimo e modificabile soltanto in aumento, sia posta in esecuzione. (Ordina trasmissione degli atti, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 27/02/2019).

Cass. pen. n. 47766/2015

In tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 42858/2014

L'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989).

Cass. pen. n. 32477/2013

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso).

Cass. pen. n. 23650/2005

L'esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata nell'ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità di altrimenti desumere dal sistema penale siffatto potere.

Cass. pen. n. 1230/1999

Poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile, non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso.

Cass. pen. n. 3216/1997

Attesa la possibilità di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., dà luogo, di regola, all'esecutività della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all'affermazione di responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest'ultima possa essere messa in esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per più reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza di giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite).

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