(massima n. 1)
La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato).