(1)1. Nei casi di cui all'articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2)
Come per l’esito negativo, anche in caso di revoca l’istanza non potrà più essere riproposta, e il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, dovrà, a norma dell’art. 657 bis, detrarre un giorno di reclusione o di arresto, ovvero 250 euro di multa o di ammenda, ogni tre giorni di prova eseguita.