Cass. pen. n. 22136/2016
In tema di poteri del giudice di appello, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di appello deve procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado, valutando, all'esito, l'eventuale applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in caso di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello).
Cass. pen. n. 40966/2015
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 8705/2013
Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio.
Cass. pen. n. 26075/2011
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna).
Cass. pen. n. 9922/2010
La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie di mancanza di una pagina della sentenza di primo grado).
Cass. pen. n. 43108/2008
Al giudice d'appello, diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna per un fatto diverso, non è consentito annullare la sentenza di primo grado rimettendo gli atti al pubblico ministero, in ragione dell'omessa considerazione di una circostanza aggravante pur contestata all'imputato.
Cass. pen. n. 34643/2008
Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, c.p.p., deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre è abnorme la declaratoria di nullità parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero ).
Cass. pen. n. 12644/2006
In materia di reati doganali non è consentito al giudice d'appello che rilevi l'incertezza sull'ammontare dei diritti di confine disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado non ricorrendo nella specie alcuna delle nullità indicate nell'art. 604 comma quarto c.p.p.
Cass. pen. n. 3344/2005
La prescrizione di cui all'art. 604, comma 6, c.p.p., di disporre «occorrendo» la rinnovazione del dibattimento qualora il giudice di appello riconosca erronea la dichiarazione del giudice di primo grado che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, è insuperabile nei casi in cui non vi sia stata precedentemente alcuna attività dibattimentale di acquisizione della prova. (Nella fattispecie il giudice d'appello invece di procedere all'istruzione dibattimentale violava l'art. 640, comma 6, c.p.p., pronunziando immediatamente sentenza di condanna solo sulla base della documentazione fotografica contenuta nel fascicolo del dibattimento). (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 22770/2004
Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia ).
Cass. pen. n. 10649/2003
Il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604 c.p.p., essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 604 c.p.p. alle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, anche considerato che l'alternativa ad una simile statuizione è l'adozione del decreto che dispone il giudizio, mentre l'art. 604, comma 1, c.p.p. fa esplicito riferimento alla decisione di condanna. (In motivazione, la Corte ha posto in risalto la natura eccezionale del disposto di cui all'art. 604 c.p.p., attributivo al giudice d'appello almeno nei casi previsti dai primi tre commi di un potere del tutto al di fuori della sua ordinaria sfera di cognizione ).
Cass. pen. n. 1948/2002
In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un'ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze de relato).
Cass. pen. n. 44228/2001
L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di «fatto diversamente circostanziato», ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., rispetto al quale il giudice di appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 c.p.p. (nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).
Cass. pen. n. 14298/1999
cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, unico rimedio possibile avverso di essa essendo il ricorso per cassazione, in assenza del quale si forma il giudicato, con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio e per quelli dei gradi ulteriori di considerare tamquam non esset gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento, divenuta irrevocabile.
Cass. pen. n. 10634/1999
Qualora, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato, rende possibile l'estinzione mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista dall'art. 604, comma 7, c.p.p. per il caso in cui il giudice d'appello riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 7588/1999
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico).
Cass. pen. n. 10667/1998
Ai sensi dell'art. 604, comma 1, c.p.p., l'annullamento della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione fra contestazione e decisione può aver luogo solo quando si sia trattato di sentenza di condanna. Quando, invece, oggetto dell'impugnazione (proposta dal pubblico ministero) sia stata una sentenza di assoluzione pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, il giudice d'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 598 e 521, comma 2, c.p.p., deve provvedere, secondo quanto previsto da detta ultima norma, alla sola trasmissione degli atti al pubblico ministero senza che, tuttavia, l'eventuale erronea declaratoria di nullità della sentenza impugnata, da cui detta trasmissione sia stata accompagnata, possa assumere una qualsivoglia, negativa rilevanza processuale.
Cass. pen. n. 4562/1994
Il potere di annullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p. Al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, di motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, l'integrazione e, persino, l'integrale redazione della motivazione.
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La sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato. Il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante.
Cass. pen. n. 9091/1993
In caso di nullità della sentenza di primo grado per totale mancanza grafica della motivazione, il giudice d'appello, in base ai poteri conferiti a lui dall'art. 604, quinto comma, c.p.p., può decidere nel merito, integrando la motivazione mancante del primo provvedimento. Né deve necessariamente procedere alla rinnovazione del dibattimento ed a riassumere prove già acquisite nel precedente grado di giudizio, poiché la nullità concerne soltanto il documento finale (sentenza) e non anche l'attività processuale pregressa, legittimamente espletata, sempre che ritenga di poter decidere allo stato degli atti.
Cass. pen. n. 11741/1992
L'annullamento per nuovo esame della sentenza, per erronea applicazione dell'art. 468, primo comma, c.p.p., e dell'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore abbia ritenuto non ammissibile — sulla base di una errata interpretazione di detta norma — la prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, deve essere fatto con rinvio al primo giudice e non già al giudice competente per l'appello secondo la regola generale dettata dal quarto comma, dell'art. 569, stesso codice. Infatti, la erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal pubblico ministero incide negativamente sulla partecipazione stessa di tale organo al procedimento, determinando una nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 180 c.p.p. (espressamente richiamato dal quarto comma, dell'art. 604).
Cass. pen. n. 4490/1992
Allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può — attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità — annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze. (Nella specie, il G.I.P., contestualmente alla condanna, aveva rigettato l'istanza di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere, senza motivazione e il Tribunale della libertà, immediatamente adito ex art. 310 c.p.p., anziché decidere nel merito, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di rigetto restituendo gli atti al Gip. La S.C., nell'affermare il principio enunciato in massima, ha rilevato che, stanti il principio dell'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale, anche se emesse contestualmente alla sentenza, il Gip avrebbe dovuto esporre immediatamente i motivi della sua decisione in ordine alla libertà personale e, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe dovuto supplire alla carenza lamentata, affrontando il merito della questione).
Cass. pen. n. 11076/1992
La sentenza di proscioglimento emessa dal Gip in sede di valutazione della richiesta di decreto penale di condanna, formulata dal P.M., è soggetta, in difetto di specifica e diversa normativa, alle ordinarie impugnazioni previste dagli artt. 568 e ss. c.p.p. Pertanto, l'appello del P.M. avverso la suddetta sentenza per erronea applicazione della legge penale, avendo effetti pienamente devolutivi, legittima il giudice di appello ad emettere una decisione nel merito, se non sussiste alcuna delle nullità previste dall'art. 604 c.p.p. Invero, il potere di annullamento del giudice di appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati in quest'ultima norma, essendo l'appello un mezzo di impugnazione che può avere effetto rescissorio solo eccezionalmente.