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Articolo 185 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti della dichiarazione di nullità

Dispositivo dell'art. 185 Codice di procedura penale

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo(1).

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [604].

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove(2).

Note

(1) Trattasi di un rapporto di successione cronologica, tale da tradursi in un nesso di causalità necessaria o sul piano logico o su quello giuridico.
(2) In questo caso il giudice deve provvedere alla rinnovazione ex comma secondo del presente articolo, sempre che ciò sia necessario ai fini della decisione e la prova sia ripetibile.

Ratio Legis

La disposizione in esame, così formulata, si spiega in quanto diretta ad affrontare gli effetti della dichiarazione di nullità in una prospettiva di successione logica.

Spiegazione dell'art. 185 Codice di procedura penale

Se non sono sono stati superati i limiti temporali alla proposizione di eccezioni e non si sono verificate cause di sanatoria, il giudice è tenuto a dichiarare la nullità dell'atto viziato.

La dichiarazione di nullità determina innanzitutto l'invalidità degli atti consequenziali dipendenti dall'atto nullo (c.d. nullità derivata). L'atto può essere consequenziale sia sul piano cronologico che giuridico (quando l'atto successivo è nullo perché il primo rappresenta un presupposto necessario del secondo).

Il giudice che dichiara la nullità ne dispone la rinnovazione, se necessario e possibile, ponendo le spese a carico di chi vi abbia dato causa con dolo o colpa grave. La rinnovazione è possibile se la nullità colpisce un atto reiterabile, mentre è necessaria quando l'atto non è colpito da nullità assoluta.

Se la nullità viene dichiarata in uno stato o grado diverso da quello in cui la stessa si è verificata, essa determina la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, a patto che non si tratti di un atto di natura probatoria.

Se si tratti invece di nullità relative all'acquisizione delle prove, la regressione del procedimento non è possibile, ed il giudice deve piuttosto provvedere alla rinnovazione, se necessario e possibile, ovvero che la l'acquisizione sia ripetibile.

Massime relative all'art. 185 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12697/2015

Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).

Cass. pen. n. 15157/2012

Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo.

Cass. pen. n. 23887/2007

La nullità del provvedimento di distruzione del corpo del reato non si comunica agli atti anteriori e, segnatamente, al verbale di sequestro dello stesso corpo del reato, che fa parte del fascicolo del dibattimento.

Cass. pen. n. 1171/1999

In tema di nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poiché la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti, l'effetto concreto dell'annullamento della sentenza è costituito dalla necessità della rimozione dell'atto nulla, con conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, la quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato luogo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva causato la nullità dedotta dal ricorrente).

Cass. pen. n. 1747/1998

In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità, poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).

Cass. pen. n. 416/1998

È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.

Cass. pen. n. 1988/1998

Il principio fissato nell'art. 185, comma primo, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. Ed invero, deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell'esame di imputati e testi - cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni - atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse).

Cass. pen. n. 3215/1998

La mancanza di motivazione dell'ordinanza de libertate configura una nullità, che, riguardando un bene di assoluta rilevanza costituzionale (artt. 13 e 111 Cost.) come la libertà delle persone, riveste carattere assoluto e non è perciò sanabile dal giudice di appello. Laddove, infatti, la motivazione manchi del tutto non si tratta di completarla o integrarla o di sostituirla — il che rientra nei poteri del giudice d'appello — ma sibbene di sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione al suo posto e privando, oltretutto, l'imputato di un grado del giudizio de libertate. In tal caso il giudice, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 185 c.p.p., deve dichiarare la nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione, richiesta a pena di nullità, e trasmettere gli atti al giudice a quo.

Cass. pen. n. 4880/1997

Il tribunale della libertà che rilevi una nullità assoluta nell'ordinanza impositiva della misura non può, dopo aver dichiarato la nullità, emettere d'ufficio un nuovo provvedimento restrittivo, in applicazione del principio stabilito dall'art. 185 n. 2 c.p.p. sulla rinnovazione degli atti nulli, trattandosi di un atto estraneo ai suoi poteri.

Cass. pen. n. 454/1997

In tema di informazione di garanzia, in base al principio per il quale la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi o solo in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, deve ritenersi che la nullità della informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce ma non nullità ovvero invalidità di atti derivati, perché utile per inutile non vitiatur.

Cass. pen. n. 7173/1996

Qualora l'esistenza delle cose da sequestrare, nella specie documentazione bancaria, risulti da un interrogatorio dell'indagato, poi dichiarato nullo, in applicazione dell'art. 185 c.p.p., rende invalido il provvedimento di sequestro emesso, venendo questo in concreto a dipendere dall'atto nullo.

Cass. pen. n. 6360/1996

La regola fissata dall'art. 185, comma 1, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla ratio legislativa del vitiatur sed non vitiat.

Cass. pen. n. 3945/1996

Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 2793/1995

L'invalidità del provvedimento di perquisizione non si trasferisce sic et simpliciter al sequestro. Essa, pertanto, non determina né l'inutilizzabilità ai fini di prova delle cose rinvenute, che consegue alla violazione di precisi divieti normativi e non alla violazione delle modalità di assunzione della prova stessa, né la nullità del sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 185, comma 1 c.p.p. Siffatta nullità, invero, va esclusa sia perché il rapporto tra perquisizione e sequestro si pone in termini di accertamento specifico di pertinenza al reato per ciascuna delle cose rinvenute e non di automaticità, sia perché l'art. 185, comma 4, c.p.p. sottrae esplicitamente le prove al regime di conseguenzialità delle nullità.

Cass. pen. n. 12288/1995

L'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nel disciplinare l'ipotesi dell'arresto in flagranza e del fermo di polizia, dispone che l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali: devono chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua madre, che l'interrogatorio e ogni altro atto processuale devono svolgersi nella lingua dichiarata, che, in caso di rifiuto di rispondere, deve darsene atto nel verbale e deve, quindi, procedersi nella lingua presunta, che gli atti processuali posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 185 c.p.p. Poiché la prevista nullità assoluta scaturisce dall'interrogatorio o dagli altri atti processuali compiuti senza la richiesta di quale sia la lingua madre, è indispensabile che detta richiesta sia stata fatta, ancorché non verbalizzata. Ne deriva che la semplice mancanza di verbalizzazione, senza ulteriori specificazioni, non autorizza la conclusione che la richiesta non sia stata rivolta e, quindi, la ravvisabilità del vizio predetto. (Fattispecie in tema di annullamento della sentenza dichiarativa di nullità assoluta con rinvio per nuovo esame).

Cass. pen. n. 2501/1995

La nullità dell'informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l'invalidità della parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro.

Cass. pen. n. 287/1994

La declaratoria da parte del pretore della nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, anche se frutto di errore, rende il decreto stesso improduttivo degli effetti ad esso collegati dalla legge sicché deve procedersi alla rinnovazione della citazione ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale. L'adempimento relativo è di competenza del P.M., potendo il pretore disporre la detta rinnovazione della citazione ma non anche provvedervi.

Cass. pen. n. 3144/1994

Benché l'art. 623 del vigente codice di rito non preveda espressamente l'ipotesi di annullamento da parte della Corte di cassazione, con rinvio al giudice di primo grado per effetto di nullità assolute, al pari dell'art. 543, n. 6 c.p.p. abrog., la possibilità di una siffatta pronuncia si desume sia dalla relazione al progetto preliminare, che giudica «superflua, quanto al giudizio di cassazione, un'apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullità», sia dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullità, e, in particolare, dagli artt. 179, 185, terzo comma e 569, quarto comma c.p.p.

Cass. pen. n. 1977/1994

In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, l'avvenuta presa di conoscenza da parte del tribunale del fascicolo del P.M., finalizzata ad una più adeguata valutazione della necessità e indipensabilità dell'atto nullo, pur essendo irregolare, non risulta sanzionabile, essendo l'inutizzabilità delle prove previste soltanto con riferimento ai «divieti stabiliti dalla legge» (art. 191 c.p.p.), divieti che mancano per l'ipotesi in esame.

In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta «necessità» di procedere alla rinnovazione dell'atto nullo (art. 185, comma 2, c.p.p.) e la ritenuta «indispensabilità» dei risultati delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso (art. 270 c.p.p.), costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Cass. pen. n. 915/1993

In tema di decorrenza dei nuovi termini di durata della custodia cautelare ex art. 303, secondo comma, c.p.p., nei casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell'art. 185, terzo comma, stesso codice, non sussiste la distinzione tra nullità dell'atto ex se e nullità conseguenziale alla nullità di atto presupposto né in ordine agli effetti, quella tra vizi più gravi attinente alla costituzione del rapporto processuale e altri vizi meno gravi. Una volta dichiarata la nullità i suoi effetti sono sempre quelli stabiliti nell'art. 185, con la conseguente applicabilità dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 116/1993

Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte del pretore per omessa citazione della persona offesa deve far seguito la rinnovazione del decreto di citazione ad opera dello stesso pretore del dibattimento e non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, che realizza un'abnorme regressione del procedimento alla fase pregressa delle indagini preliminari. Ciò in forza non del disposto dell'art. 143 att. c.p.p., che concerne il procedimento innanzi al tribunale, bensì del secondo comma dell'art. 185 c.p.p. che attribuisce in generale allo stesso giudice che dichiara la nullità di un atto la potestà di disporne la rinnovazione. (La Cassazione ha inoltre osservato che nella specie non trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 185 c.p.p., che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, in quanto tale norma fa salva l'ipotesi in cui sia diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, il che avviene appunto nella specie in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, sancito dagli artt. 50 comma terzo e 60 comma secondo c.p.p., giacché nel procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. costituisce l'atto che segna l'inizio dell'esercizio dell'azione penale).

Cass. pen. n. 2369/1993

L'ordinanza con la quale il pretore dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero affinché emetta il decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.p. costituisce mero atto d'impulso processuale, ove non determini la regressione del procedimento allo stato precedente, prevista come caso di nullità. Detto provvedimento, pertanto, non è abnorme. Nè esso viola l'art. 143 att. c.p.p. il quale stabilisce che negli atti preliminari, in tutti i casi in cui occorre rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica, vi provvede il presidente, in quanto siffatta norma è inapplicabile al giudizio pretorile per motivi sistematici (il capo dodicesimo delle norme di attuazione, contenente disposizioni relative al procedimento davanti al pretore, non prevede disposizioni analoghe all'art. 143 cit.) e di carattere strutturale. Ed infatti nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio ad opera del pubblico ministero è anche l'atto che informa l'imputato dei suoi diritti di scelta del rito e di difesa, sicché l'imputato stesso, a differenza del giudizio davanti al tribunale, si vedrebbe privato dei diritti indicati, non avendo avuto notizia, o tempestiva notizia, dell'inizio del processo a causa della nullità. (Fattispecie nella quale il pretore, investito della cognizione a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale a norma dell'art. 23 c.p.p., ha trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché emettesse nuovo decreto di citazione a giudizio).

Cass. pen. n. 11837/1992

L'utilizzabilità di elementi probatori, normativamente inutilizzabili, incide unicamente sul discorso motivazionale del provvedimento e, più specificamente, sulla completezza, logicità e correttezza dello stesso, sicché essa potrà essere motivata soltanto in relazione a detto elemento essenziale del provvedimento stesso, ma non potrà, giammai, costituire sic et simpliciter ragione di nullità del medesimo. Ciò, oltre che conforme al sistema si deduce chiaramente dal testo letterale dell'art. 185, comma quarto, c.p.p., che, proprio con riferimento alle nullità involgenti le prove, esclude la regressione del procedimento al fatto in cui si era verificata la nullità.

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