(massima n. 1)
In tema di poteri del giudice di appello, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullitą assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalitą del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di appello deve procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado, valutando, all'esito, l'eventuale applicabilitą della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in caso di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello).