(massima n. 2)
La sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato. Il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante.