(massima n. 2)
Allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può — attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità — annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze. (Nella specie, il G.I.P., contestualmente alla condanna, aveva rigettato l'istanza di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere, senza motivazione e il Tribunale della libertà, immediatamente adito ex art. 310 c.p.p., anziché decidere nel merito, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di rigetto restituendo gli atti al Gip. La S.C., nell'affermare il principio enunciato in massima, ha rilevato che, stanti il principio dell'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale, anche se emesse contestualmente alla sentenza, il Gip avrebbe dovuto esporre immediatamente i motivi della sua decisione in ordine alla libertà personale e, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe dovuto supplire alla carenza lamentata, affrontando il merito della questione).