(massima n. 2)
Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, c.p.p., deve dichiarare la nullitą della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre č abnorme la declaratoria di nullitą parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero ).