(massima n. 1)
Poiché la parte che è tenuta a rilasciare l'immobile non ha alcun diritto di interloquire sulla fissazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del giorno di inizio dell'esecuzione, questi può validamente anticiparlo rispetto ad un precedente preavviso di rilascio, purché glielo comunichi e sia rispettato il termine di tre giorni prima del suo accesso (art. 608, primo comma, c.p.c.).