(massima n. 1)
L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo e volto a consentire all'esecutato di essere presente alle operazioni dell'ufficiale giudiziario in sede esecutiva. Conseguentemente, l'inefficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., per il mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla notifica del precetto stesso, deve essere verificata con riguardo alla data di detto accesso invece che con riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio.