(massima n. 1)
L'esecuzione per rilascio di immobile (fondata, nella specie, su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione) si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, secondo le modalitą indicate nel secondo comma dell'art. 608 c.p.c., senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza l'accordo tra l'esecutante e l'esecutato intervenuto all'esito della suddetta operazione da parte dell'ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l'asporto degli arredi e di quant'altro contenuto nel locale oggetto del rilascio.