(massima n. 1)
La sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari prevista in favore delle vittime dell'usura ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non č prorogabile trattandosi di una disposizione a carattere eccezionale di deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e all'attuazione dell'art. 2740 c.c..