(massima n. 1)
Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l'esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte.