(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest'ultimo non si chiuda e ciò avviene con l'atto dell'ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c., suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in presenza di vizi suoi propri. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nell'atto di immissione in possesso compiuto dall'ufficiale giudiziario il quale aveva ricevuto la comunicazione solo telefonica, e non formale, della sospensione dell'esecuzione).