(massima n. 4)
Il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza.