(massima n. 1)
Il potere del giudice dell'esecuzione di disporre, prima della vendita all'incanto dell'immobile espropriato, la rinnovazione della c.t.u. ad esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonché palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non č sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.