(massima n. 1)
In relazione alle finalità satisfattive del processo esecutivo, la deteriorabilità delle cose pignorate, che consente, ai sensi dell'art. 501 c.p.c., la loro assegnazione o vendita immediata — con eccezione al criterio, stabilito in via generale che la relativa istanza non può essere proposta se non siano decorsi dieci giorni dal pignoramento — non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati, in via generale, come potenzialmente alterabili, ma deve essere concretamente accertata e, quindi, riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il loro valore di scambio. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato che il vino, in via di principio, costituisce un bene deteriorabile; la S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia, rilevando che occorreva valutare le concrete modalità di conservazione, le cure enologiche già praticate al momento del pignoramento, la sistemazione del prodotto in luogo idoneo).