(massima n. 2)
In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltą di scelta tra l'intervento nel processo gią instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. (Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006).