(massima n. 2)
Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 cod. proc. civ., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).