(massima n. 3)
La competenza a conoscere della opposizione agli atti esecutivi, appartenente, nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., da parte dell'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, al giudice dell'esecuzione, spetta all'ufficio giudiziario come tale, sicché, esaurita la fase di comparizione delle parti finalizzata alla emissione dei provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del giudice dell'esecuzione all'istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., la portata di una norma ordinatoria, la cui violazione, con la cognizione di altro magistrato addetto allo stesso ufficio giudiziario, non ridonda né in nullità della sentenza, nè in vizio di incompetenza; lo stesso principio vale con riferimento a tutte le opposizioni esecutive.