(massima n. 1)
Quando un provvedimento del giudice costituisce esplicazione di un potere discrezionale, il mancato esercizio di tale potere non integra violazione della norma che lo prevede, mentre un difetto di motivazione non è configurabile se manchi la sollecitazione della parte ad avvalersene. Pertanto la parte che non abbia rinnovato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammettere testimoni di riferimento a norma dell'art. 257 c.p.c. non può addebitare al giudice di merito il mancato uso di tale potere, censurandone in sede di legittimità la decisione per vizio di motivazione.