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Articolo 2730 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2730 Codice Civile

La confessione è la dichiarazione che una parte(1) fa della verità di fatti(2) ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione è giudiziale(3) o stragiudiziale(4) [2733, 2735; 228 c.p.c.].

Note

(1) La confessione, che di regola può essere resa soltanto dalla parte personalmente, è una mera dichiarazione di scienza, non un atto negoziale: di conseguenza, non occorre che il dichiarante ne voglia gli effetti, ma sono sufficienti la consapevolezza e la volontà di ammettere come vero un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte (animus confitendi).
(2) Viene osservato il principio iura novit curia, facta sunt probanda, in forza del quale spetta al giudice indicare la norma da applicare e la qualificazione giuridica corretta adatta al caso in specie, risultando così possibili oggetti di confessione soltanto i fatti, non le norme o le qualificazioni giuridiche.
(3) La confessione può essere resa nel corso del procedimento (e si definisce allora giudiziale) spontaneamente, oppure più spesso attraverso un interrogatorio formale, a cui il giudice procede su richiesta dell'altra parte, ponendo al soggetto interrogato le domande predisposte da quest'ultima (v. 228 c.p.c.). Nell'ambito dell'interrogatorio, la parte deve rispondere di persona, secondo ciò che prescrive l'art. 231, comma 1 c.p.c.; tuttavia, se è stato esplicitamente escluso che l'interrogatorio formale possa essere reso dal difensore, nella sua qualifica di rappresentante tecnico processuale del soggetto confitente, il legislatore ha concesso una limitata legittimazione a fornire risposte al rappresentante sostanziale dello stesso, ex art. 2731. Questa legittimazione ha inizialmente destato numerose perplessità, poiché la confessione, non essendo dichiarazione di volontà, ma di scienza, non potrebbe essere resa attraverso uno strumento rappresentativo; ciò nonostante, tale possibilità è ormai unanimemente accolta, attesi gli effetti indirettamente analoghi a quelli negoziali, prodotti dalla dichiarazione confessoria come prova legale.
(4) La disposizione specifica che la confessione, dalla parte o da chi la rappresenta nella sostanza, può essere ottenuta anche in sede stragiudiziale, sia oralmente sia per iscritto, ed assume il medesimo valore probatorio di quella resa giudizialmente. Anche la confessione stragiudiziale fatta da un terzo o contenuta in una disposizione testamentaria può rivestire efficacia probatoria, tuttavia è discrezionalmente valutata dal giudice (v. 2735).

Ratio Legis

La norma in commento predispone l'utilizzo di una prova di assoluta attendibilità, che consiste in una dichiarazione di scienza, pertanto non negoziale, attraverso cui la parte afferma la verità di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione può essere resa nel corso del giudizio (v. 2733), spontaneamente (v. 229 c.p.c.) o su iniziativa della controparte (v. 228 c.p.c.), oppure al di fuori di questo (v. 2735), ma in ogni caso ha valore di prova legale, perciò vincolerà non soltanto la parte (v. 2732) ma anche il giudice, il quale reputerà quindi dimostrata la veridicità dei fatti ammessi, traendone le relative conseguenze in sede di decisione della causa.
Se invece la controversia interessa diritti indisponibili (se ad esempio si tratta di questioni di status), il giudice ha poteri inquisitori di ricerca della verità e può discrezionalmente vagliare l'eventuale confessione fornita, la quale perciò non riveste valore legale.

Brocardi

Confessio dividi non debet
Confessio est regina probationum
Confessio soli confitenti nocet
Confessus pro indicato habetur, qui quodammodo sua sententia damnatur
Contra se pronuntiatio
Habemus confitentem reum
Probatio probatissima

Spiegazione dell'art. 2730 Codice Civile

Confessione e testimonianza : caratteri comuni e caratteri differen­ziali

Si è accennato (v. art. 2721) ad un ampio concetto di testimo­nianza, penetrato ormai nella dottrina ; in esso può farsi rientrare la confessione. Ma occorre naturalmente tener presente í caratteri marcatamente distintivi della confessione dalla testimonianza in senso tecnico.
a) La testimonianza è sempre giudiziale la confessione può essere anche stragiudiziale.
b) La testimonianza in senso tecnico è opera di un terzo; la confessione è una dichiarazione di parte.
c) la testimonianza ha per effetto di rappresentare al giudice certi fatti come oggetto del suo libero apprezzamento; la confessione quello di fornirgli la prova legale e pertanto assoluta della verità di un fatto.
d) La testimonianza non produce effetti a danno del dichiarante; la confessione ha per carattere specifico di stabilire uno o più fatti a danno del confitente.

È discusso in dottrina se la confessione rappresenti sempre una dichiarazione di scienza ovvero possa costituire una dichiarazione di volontà, nel senso cioè che attraverso la confessione di un fatto inesistente possa costituirsi un diritto a favore dell'altra parte. A mio avviso, in linea generale la risposta deve essere affermativa per le ragioni che esporrò nell'esaminare gli effetti dell'errore (art. 2732).


Differenze dall'ammissione e dalla adesione alla pretesa

Dalla definizione della confessione data dalla legge scaturiscono i caratteri differenziali :
a) dall'ammissione. Secondo Carnelutti, la distinzione sta­rebbe in ciò: che l'ammissione riguarderebbe un, fatto già affermato dalla controparte. Ma la differenza più importante consiste in questo : l'ammissione riguarda un fatto che per se stesso non produce effetti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, affinché possa, in concorso di altre circostanze, non ammesse nè confessate, condurre ad un risultato processualmente utile alla controparte. Ad es., Tizio ammette di aver incontrato Caio ; ma non confessa di aver ricevuto in quell'occasione da lui 1000 euro a mutuo ;

b) dall'adesione alla pretesa : poiché questa importa senz'altro l'accoglimento della domanda, mentre la confessione non esclude che per effetto di una eccezione venga neutralizzato l'effetto dí essa ; ad es. si confessa il debito, ma se ne afferma fondatamente la prescrizione.


Confes­sione giudiziale e stragiudiziale (rinvio)

La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. Sulle dif­ferenze fra le due figure e sui rispettivi effetti si tornerà agli articoli 2733 e 2735.


Oggetto della confessione

Oggetto della confessione è il fatto. Questa formula significa che la confessione non essendo un negozio giuridico (benché sia come tale regolata sotto altri aspetti) non può porre in essere una norma giuridica (o, come altri preferisce dire, un comando giuridico). Si badi però che, a differenza della prova testimoniale, oggetto della confessione può essere non soltanto un fatto materiale ma una relazione giuridica (ad es., la esistenza di un debito).


Conseguenze dannose al confitente

Il fatto deve produrre conseguenze sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte. La prima di queste affermazioni stabilisce la differenza da un lato con la testimonianza in senso stretto, dell'altra col giuramento (art. 2736) ; la seconda attiene alla funzione probativa se il fatto fosse giuridicamente neutro, e non favorevole ad alcuno: frustra confitetur.

Nella consapevolezza da parte del confitente di riconoscere un fatto vantaggioso per l'altra parte con la previsione di non poterlo in se­guito contrastare si concreta l'animus confitendi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1119 Il quinto capo del titolo regola la confessione. La nozione ne è data dall'art. 2730 del c.c., che ne pone in rilievo l'elemento caratteristico, costituito dall'essere la dichiarazione produttiva di conseguenze giuridiche sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte. Nel determinare la capacità richiesta per la confessione, alla formula del codice del 1865 (art. 1361), il quale faceva riferimento alla capacità di obbligarsi, ho sostituito una formula più propria, che fa riferimento alla capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti confessati (art. 2731 del c.c.). Il principio che la confessione è revocabile, quando si provi che fu determinata da errore di fatto, è riaffermato dall'art. 2732 del c.c., il quale, eliminando una lacuna del codice precedente, la dichiara altresì revocabile se fu determinata da violenza. Ho ritenuto superfluo aggiungere, come si aggiungeva nel codice del 1865 (art. 1356), che la confessione ha carattere giudiziale anche se fatta dinanzi a un giudice incompetente; per contro, ho ritenuto opportuno circoscrivere i limiti della piena efficacia probatoria della confessione giudiziale, escludendo tale efficacia quando la confessione verte su fatti relativi a diritti non disponibili (art. 2733 del c.c., secondo comma). Una disposizione di nuova formulazione (art. 2733, terzo comma) regola, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. Al riguardo, poiché non è ammissibile che la confessione formi piena prova contro gli altri, non potendo il confitente disporre dei diritti altrui, si conferisce al giudice il potere di apprezzarla liberamente.

Massime relative all'art. 2730 Codice Civile

Cass. civ. n. 3118/2022

La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.

Cass. civ. n. 26988/2020

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma forma di obbligazione, avendo solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Cass. civ. n. 6459/2020

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

Cass. civ. n. 3698/2020

In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 7702/2019

Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore.

Cass. civ. n. 5725/2019

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche).

Cass. civ. n. 23634/2018

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).

Cass. civ. n. 12798/2018

Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento intimato ad un lavoratore che si era appropriato di due paia di scarpe che l'azienda deteneva per avviarle alla distruzione in quanto corpo del reato, senza considerare il discredito derivatone all'azienda ed il disvalore giuridico e sociale del fatto, a prescindere dalla tenuità del valore del bene sottratto ed indipendentemente dall'esito del procedimento penale).

Cass. civ. n. 23246/2017

La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988c.c.

Cass. civ. n. 12691/2015

Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. Ne consegue che, al fine dell'annullamento della transazione su pretesa temeraria, a norma dell'art. 1971 cod. civ., la temerarietà della pretesa non può essere provata per mezzo delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di transazione circa le reciproche concessioni che ciascuna fa all'altra. (Rigetta, App. Roma, 01/02/2011).

Cass. civ. n. 7135/2015

Le dichiarazioni rese dal sindaco di un comune (nella specie, nel verbale di udienza) in relazione ad attribuzioni conferite ad altri organi dell'ente da lui rappresentato non possono avere efficacia di confessione sia per difetto di legittimazione del presunto confitente sia per difetto della capacità di disporre del diritto controverso. (Rigetta, App. Napoli, 30/11/2006).

Cass. civ. n. 7998/2014

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).

Cass. civ. n. 18079/2013

L'interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio. Invero, da un lato, l'assunzione dell'interrogatorio formale permette di acquisire sia la prova piena che un principio di prova, idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c.; dall'altro, reputarne l'inammissibilità determinerebbe un regime derogatorio di favore per tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Cass. civ. n. 7381/2013

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all'altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo.

Cass. civ. n. 21509/2011

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse integrare una confessione giudiziale la dichiarazione, resa in interrogatorio formale, secondo cui lo scalino situato all'interno di una chiesa "si vede male perché dà la sensazione di essere in piano, mentre invece c'è un gradino in discesa", la quale, dunque, non verteva non su un fatto, ma esprimeva una valutazione soggettiva di una realtà fisica).

Cass. civ. n. 11881/2003

La qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi. (Nella specie la sentenza impugnata, contrariamente alle dichiarazioni rese dalla parte, aveva qualificato il rapporto controverso come collaborazione della lavoratrice nell'ambito dell'impresa familiare anziché alla stregua di lavoro subordinato).

Cass. civ. n. 11266/2002

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2730 c.c., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l'ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico. Nella specie la S.C. ha formulato il principio sopra richiamato, escludendo valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale il Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore a una rapida definizione del sinistro occorso a) conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale.

Cass. civ. n. 12803/2000

L'indagine svolta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 4608/2000

L'elemento soggettivo della confessione (animus confidendi), si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia richiesta l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

Cass. civ. n. 3205/1999

L'ammissione di un convenuto resa in merito ad una domanda proposta nei confronti di altro convenuto non costituisce prova a favore dell'attore se a sua volta quegli ha proposto, nei confronti dello stesso convenuto, una domanda fondata su causa petendi identica a quella del primo attore, perché la dichiarazione che una parte rende di fatti favorevoli a sé stessa può costituire prova in danno in un'altra soltanto se è resa sotto il vincolo del giuramento decisorio deferitole dalla predetta.

Cass. civ. n. 1170/1997

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.

Cass. civ. n. 8923/1996

È irrilevante, ai fini della validità della confessione, che i fatti sfavorevoli al dichiarante e dichiarati come veri siano stati da lui percepiti direttamente o appresi in altro modo e, pertanto, se ricorrono gli altri requisiti di legge, è confessione anche la dichiarazione de relato, essendo precluso ai sensi dell'art. 2733 c.c. al giudice qualsiasi vaglio critico di essa.

Cass. civ. n. 5019/1996

Le dichiarazioni di scienza contenute in un atto invalido in quanto transazione, ben possono avere valore confessorio quando esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni di fatto preesistenti o di situazioni giuridiche considerate però sub specie facti, essendo possibile distinguere nel contenuto complessivo dell'atto il momento accertativo della situazione di fatto preesistente dalla manifestazione di volontà negoziale idonea a modificare tale situazione. (Nella specie uno «strasatto», risalente all'anno 1813, con il quale era stata disposta la commutazione degli usi civici di pascolo e di semina spettanti ad un comune, ritenuto dai giudici di merito giuridicamente inesistente quale transazione per difetto di consenso di una delle parti, era stato considerato quale atto ricognitivo dell'esistenza degli usi civici cui esso faceva riferimento).

Cass. civ. n. 4012/1995

Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità.

Cass. civ. n. 4337/1993

La confessione, resa nel giudizio penale, non costituisce fonte di prova neppure nel processo civile. Essa può tuttavia essere utilizzata dal giudice come elemento di riscontro di altri elementi se non oppugnata da contrarie e più attendibili risultanze.

Cass. civ. n. 11498/1992

La confessione, pur dovendo cadere esclusivamente su fatti, può estendersi, sub specie facti, anche a situazioni giuridiche rilevanti, come quelle comportanti la costituzione di un rapporto contrattuale, fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti è riservata al giudice, secondo il principio iura novit curia.

Cass. civ. n. 7302/1990

L'accertamento della sussistenza di una causa d'impossibilità delle prestazioni relative al rapporto di lavoro e della non imputabilità della stessa al datore di lavoro non può dal giudice del merito essere fondato sulla pretesa natura confessoria di un accordo fra datore di lavoro e sindacati, che riconosca una determinata situazione aziendale idonea ad integrare la causa predetta, atteso che la qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi.

La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico.

Cass. civ. n. 1723/1990

L'elemento soggettivo della confessione (animus confitendi) non consiste nell'intenzione di fornire una prova alla controparte, ma nella consapevolezza e volontà di ammettere e/o di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso all'altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

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