(massima n. 1)
In materia di assunzione della prova testimoniale, qualora il giudice del merito, ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c., disponga che sia chiamata a deporre una persona alla quale si siano riferiti i testi per la conoscenza dei fatti, la citazione del teste deve avvenire a cura della parte più diligente, interessata all'assunzione del teste, e, nel caso in cui nessuna delle parti vi provveda, l'ordinanza che dispone l'assunzione del teste può essere revocata dal giudice anche implicitamente, con il provvedimento che dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.