(massima n. 1)
L'assunzione di testimoni di riferimento costituisce esercizio di una facoltą discrezionale del giudice istruttore e presuppone una valutazione insindacabile dell'opportunitą di trarre elementi di convincimento dall'esame di quei testi; tale facoltą, pertanto, giustificatamente non viene esercitata quando il riferimento da parte del teste escusso sia fatto ad un soggetto non identificato, la cui conoscenza dei fatti non sia almeno implicita nel riferimento.