(massima n. 1)
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., č espressione di una facoltā discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltā presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimitā, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018).