(massima n. 1)
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità in relazione ad un'asserita violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nella specie, peraltro, il giudice d'appello, a cui era stata proposta l'istanza di rinnovazione, aveva motivato sul punto, rilevando l'inutilità di un riesame di testimoni che avevano reso deposizioni insanabilmente incongrue).