(massima n. 1)
La circostanza che un teste già escusso sia nuovamente sentito – ancorché a seguito di spontanea presentazione – comporta un'implicita contestuale rinnovazione dell'esame, per procedere alla quale non è necessario che il giudice abbia precedentemente dato atto, con formale provvedimento, dell'esigenza di chiarificazione che abbia reso necessaria la nuova audizione.