(massima n. 1)
L'art. 257 c.p.c., che trova applicazione anche nel rito del lavoro, consentendo, senza più specifica limitazione il riesame di ufficio di testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione, implica un discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità e legittimamente esercitabile in senso affermativo anche dopo l'eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova, senza che ciò violi il disposto dell'art. 209 c.p.c., come si evince dal disposto degli artt. 279, n. 4 e 356, stesso codice, i quali, rispettivamente prevedendo che il collegio, con giudizio insindacabile, possa dare provvedimenti per l'ulteriore istruttoria della causa e che il giudice di appello può, entro dati limiti, ordinare la rinnovazione della prova, ugualmente presuppongono il carattere non preclusivo dell'ordinanza di chiusura dell'assunzione.