(massima n. 1)
La rinnovazione dell'esame testimoniale dichiarato nullo non è affetta da alcuna nullità per il fatto che il verbale della deposizione rinnovata consista nella semplice ricopiatura a macchina di quello redatto nella precedente occasione, poiché tale circostanza non autorizza a ritenere che sia mancata la rinnovazione dell'atto nullo, e cioè la reale e non puramente formale escussione del teste, posto che, trattandosi di deposizione sugli stessi fatti, senza necessità di domande su nuove e diverse circostanze, la ripetuta deposizione resa dal teste, in senso sostanzialmente corrispondente a quella precedente, ben può essere documentata in quegli stessi identici termini, di cui il verbalizzante e lo stesso testimone abbiano riconosciuto l'esatta e puntuale trascrizione delle asseverazioni rese.