L'inventore che abbia ceduto, dietro compenso, i diritti di utilizzazione di un suo
brevetto per
invenzione industriale, ha diritto al compenso in relazione agli atti di commercio del prodotto coperto dal brevetto compiuti prima della scadenza del brevetto stesso a tal fine occorre che prima della scadenza del brevetto sia stato concluso il contratto di vendita del prodotto brevettato — purché in tale momento si realizza quella utilizzazione commerciale dell'invenzione di cui il diritto dell'inventore al compenso costituisce il corrispettivo — e non ha rilievo che la concreta
esecuzione del contratto stesso sia avvenuta dopo la scadenza del brevetto.
In forza del rinvio contenuto nell'art. 20 l. n. 1127/1939 alle norme del codice civile sulla comunione, nel caso di invenzione industriale dovuta a più autori, salvo convenzione contraria, opera la presunzione di parità delle quote di cui all'articolo
1101 e si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse ai sensi dell'articolo
1103. Poiché il comunista non può, ai sensi dell'articolo
1102, alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, ne consegue pero che, ove non sia stato a ciò autorizzato dagli altri comunisti, egli non può sfruttare unilateralmente l'invenzione e non può cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto, in quanto quest'ultima implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto di esclusiva. Di tale licenza può disporre, infatti, la comunità dei contitolari secondo le regole della
comunione.
Ai sensi dell'art
1108, richiamato dall'art 20, comma 1, r.d. n 1127/1939, disciplinante le invenzioni industriali, il contratto di licenza d'uso dei diritti derivanti da un'invenzione brevettata dovuta a più autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di convenzione con durata ultranovennale, anche nell'ipotesi di concessione al licenziatario dell'esclusiva, poiché questa priva i suddetti contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, loro spettante in virtù del primo comma dell'art 1108 citato. In conseguenza, nella predetta ipotesi trattandosi di contratto con parte complessa, cioè formata da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale il regime di esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i contitolari del brevetto, conferisce carattere di indivisibilità all'
oggetto del contratto e, pertanto, determina unita di interessi tra i predetti, si configura la necessita che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile da esso disciplinata (Cass. n. 265/1981). Dichiarata la nullità di un brevetto per difetto nel ritrovato dei requisiti dell'originalità e dell'industrialità, deve pronunciarsi la
risoluzione del contratto di cessione del brevetto stesso per difetto delle qualità essenziali (Cass. n. 2542/1972).
Il diritto morale d'inventore
Esso rientra, secondo un certo orientamento, in un più generale diritto della personalità avente ad oggetto la paternità delle azioni compiute e ha per oggetto qualsiasi invenzione, anche non brevettata o non brevettabile (SENA). Il diritto morale d'inventore e inalienabile e intrasmissibile: esso può essere fatto valere dopo la morte dalla persona designata a tale effetto, o, altrimenti, dai congiunti indicati dalla legge (art. 63 d.lgs. n. 30/2005): la designazione deve avvenire con
testamento e il designato e una figura di
esecutore testamentario (SANTINI).