Assegnazione definitiva dell'immobile al terzo : termini, modalità ed effetti per tale assegnazione. Effetti del mancato deposito del prezzo
Queste disposizioni devono essere completate con le norme dettate dal codice di procedura civile.
Trascorsi i quaranta giorni dalla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario ed ai creditori iscritti senza che nessuno di quelli che avrebbero avuto diritto abbia fatto richiesta di espropriazione, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione deve depositare, nei modi prescritti dal presidente del tribunale, il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato di deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un atto autenticato dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (art. 792 cod. proc. civ.).
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, e il richiedente rimane responsabile dei danni che abbiano potuto risentire i creditori iscritti (art. 2894).
Il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a nome dell'acquirente (art. 793 cod. proc. civ.). All'udienza il giudice, accertatala regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesta la liberazione, e provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 556 e seguenti del codice di procedura civile (art. 794 cod. proc. civ.).
Se, invece, è fatta istanza di espropriazione, il giudice designato verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567e seguente del codice di procedura civile (art. 745, 1°comma, cod. proc. civ.).