(massima n. 1)
In tema di accettazione di ereditą con beneficio d'inventario da parte di pił coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicitą della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicitą, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.