Cass. civ. n. 16259/2017
I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione - ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso.
Cass. civ. n. 6480/2010
Qualora l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera illegittima è stata eseguita.
Cass. civ. n. 9909/2009
La denuncia di nuova opera, quando sia rivolta in via urgente alla sospensione immediata dei lavori e, successivamente, al ripristino della situazione antecedente alla lesione del diritto reale di cui si invoca la tutela possessoria o petitoria, non può essere oggetto della cognizione arbitrale, né in fase cautelare né in ordine al giudizio a cognizione piena, richiedendo necessariamente l'esercizio giudiziale di poteri coercitivi.
Cass. civ. n. 24026/2004
L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.
Cass. civ. n. 11027/2003
Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso e l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione», comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietà o al possesso.
Cass. civ. n. 39/2001
Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A.
Cass. civ. n. 345/2001
Ai fini dell'azione di «danno temuto», l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.
Cass. civ. n. 1473/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.
Cass. civ. n. 9235/1992
La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica — quale è quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 e altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore — è stabilita nell'interesse dell'ente pubblico proprietario della strada medesima e non già del proprietario della costruzione, che è titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.
Cass. civ. n. 4649/1991
La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando, si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 c.c.
Cass. civ. n. 11693/1990
Nell'azione di denuncia di nuova opera, qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari, l'azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari, oltre che contro gli autori dello spoglio o della violazione del diritto di proprietà, poiché incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto, e quindi necessariamente sul compossesso o sulla comproprietà che altri estranei al processo abbiano su di esso, e non essendo d'altra parte configurabile la riduzione in pristino rispetto alla quota ideale del soggetto convenuto in giudizio, la sentenza che pronuncia la condanna al ripristino nei suoi soli confronti è inutiliter data.
Cass. civ. n. 7978/1990
Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime delle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli artt. 688 ss. c.p.c., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali.
Cass. civ. n. 5626/1988
Con riguardo alle azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, mentre non rileva il tipo di provvedimento cautelare richiesto, che può implicare solo un limite interno delle attribuzioni di quel giudice, in relazione al divieto di annullamento, modifica o revoca dell'atto amministrativo di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Pertanto, detta giurisdizione deve essere affermata, quando il proprietario di un fondo denunci il pregiudizio alla salute ed all'ambiente derivante dalla vicina costruzione di un'opera pubblica, senza l'adozione delle doverose cautele, ricollegandosi la domanda a posizioni di diritto soggettivo (inclusa quella inerente alla fruizione del bene ambiente, qualificabile come diritto soggettivo in capo a chi disponga di beni il cui godimento sia legato alla conservazione delle condizioni ambientali).
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Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici); i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell'autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.
Cass. civ. n. 5625/1988
Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici); i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell'autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.
Cass. civ. n. 4802/1988
La denuncia di nuova opera è proponibile anche in relazione ad un manufatto che, pur non essendo attualmente lesivo del diritto altrui, possa essere temuto come fonte di futuro danno per i caratteri che l'opera potrebbe assumere qualora fosse condotta a termine. Pertanto, è compito del giudice del merito accertare se, avuto riguardo al carattere pregiudizievole che l'opera avrebbe potuto assumere qualora fosse stata ultimata, l'attore abbia agito con la necessaria diligenza e cautela nel valutarne, alla stregua delle iniziali caratteristiche oggettive, la potenziale dannosità, restando comunque escluso che l'ordine di sospensione dei lavori adottato in sede interdittale possa convertirsi in provvedimento definitivo nella successiva fase di merito ove in tale sede risulti accertata l'intenzione del convenuto di eseguire un'opera non lesiva del diritto del denunciante.
Cass. civ. n. 3646/1986
In tema di azioni di nunciazione per qualificare la domanda come petitoria non è sufficiente che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui abbia chiesto la tutela, potendo il titolo di proprietà essere stato richiamato, in difetto di specificazione, solo ad colorandam possessionem.
Cass. civ. n. 3161/1985
L'azione di denuncia di danno temuto è ammissibile nei confronti della P.A. sempre che essa non miri alla revoca o alla modifica di un atto amministrativo o alla imposizione di un determinato comportamento, positivo o negativo, all'amministrazione convenuta, ma sia rivolta unicamente all'accertamento di un comportamento colpevole della P.A., con riserva di esperire, nella sede competente, l'azione per eliminare le cause del danno sempre incombente.
Cass. civ. n. 5060/1984
Qualora la denuncia di nuova opera, in relazione all'apertura da parte del vicino di una veduta a distanza non regolamentare, venga proposta in funzione di una contestuale azione negatoria di servitù, il carattere petitorio e non possessorio di tale azione comporta che il procedimento, dopo la fase cautelare inderogabilmente riservata al pretore, resta soggetto, nella successiva fase cognitoria, alle ordinarie regole della competenza per valore, e, quindi, spetta al tribunale, ove gli atti non forniscano elementi per la stima del fondo del ricorrente.
Cass. civ. n. 6344/1982
La denuncia di nuova opera, in quanto tendente essenzialmente all'accertamento dell'illegittimità dell'opera iniziata, siccome lesiva del possesso o del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento a cui tutela essa è esperita, non postula necessariamente l'esistenza di danni già verificatisi al momento della sua proposizione, sicché la domanda di risarcimento di tali danni, avanzata dal ricorrente, costituendo un elemento del tutto eventuale, non incide sulla natura e finalità di detta azione nella sua ulteriore fase del giudizio di merito, che sarà sempre possessorio o petitorio, secondo la natura del rapporto dedotto in causa ed il proposito manifestato dal ricorrente con la conseguente applicazione delle regole proprie, rispettivamente, delle cause possessorie e di quelle petitorie, sia in ordine alla disciplina del rapporto sostanziale controverso, sia in ordine all'individuazione del giudice competente per materia e per valore.
Cass. civ. n. 5287/1982
La denuncia di nuova opera è un'azione esperibile a tutela sia della proprietà (o di altro diritto reale di godimento), sia del possesso, rimanendo, in entrambi i casi, oggettivamente identica, con la conseguenza che, ove essa sia esercitata nella duplice veste di proprietario-possessore, il giudice ben può ritenere la domanda fondata con riferimento ad una sola di dette qualità e che, in siffatta ipotesi, le due qualificazioni soggettive non sono in una relazione tale che l'una è principale (petitoria) rispetto all'altra (possessoria), bensì in rapporto di complementarietà, poiché, ai fini dell'accoglimento della domanda, le deficienze probatorie afferenti all'una possono essere ovviate o compensate dalle probanti risultanze che riguardino l'altra.
Cass. civ. n. 6477/1981
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase (a cognizione sommaria) — intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l'inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino — spetta tanto all'autore materiale dell'opera, quanto all'eventuale autore morale, mentre, nella seconda fase (di merito ed a cognizione piena), si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. In quest'ultima ipotesi, l'attore può correggere, nella seconda fase, gli errori o le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l'intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati.
Cass. civ. n. 1445/1981
In materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo è l'autore dell'opera, cioè chi ne assume l'iniziativa, (esecutore materiale o morale della medesima), mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo, si identifica in colui che è destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo è sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo.
Cass. civ. n. 2322/1980
È proponibile davanti al giudice ordinario l'azione di nunciazione contro la P.A. quando il danno o il pericolo denunciato sia non già il risultato diretto del modo di essere o della realizzazione dell'opera pubblica interferente con la proprietà o il possesso, bensì dell'omissione di cautele tecniche nell'esecuzione dei lavori volte a scongiurare il pericolo di danni a terzi. Le modalità estrinseche di esecuzione dei lavori, non essendo indissolubilmente connesse col modo di essere proprio del risultato di interesse pubblico perseguito, costituiscono attività meramente materiale che, come non può svolgersi in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia del diritto dei privati, così non è sottratta all'intervento inibitorio o correttivo del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 1394/1970
Difetta di giurisdizione il giudice ordinario in ordine alla domanda proposta contro l'amministrazione dei lavori pubblici dal proprietario di un fondo, al fine di ottenere provvedimenti idonei ad ovviare l'imminente pericolo di danno derivante da opera di difesa fluviale decisa ed intrapresa dall'amministrazione stessa. Detta domanda, infatti, configura un'azione di nunciazione e, sia essa rivolta alla tutela del diritto di proprietà, ovvero al conseguimento di una reintegrazione o manutenzione del possesso, non è proponibile, ai sensi dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, in quanto tendente ad una non consentita pronuncia di condanna della P.A. a un «facere» o «non facere»