(massima n. 1)
Difetta di giurisdizione il giudice ordinario in ordine alla domanda proposta contro l'amministrazione dei lavori pubblici dal proprietario di un fondo, al fine di ottenere provvedimenti idonei ad ovviare l'imminente pericolo di danno derivante da opera di difesa fluviale decisa ed intrapresa dall'amministrazione stessa. Detta domanda, infatti, configura un'azione di nunciazione e, sia essa rivolta alla tutela del diritto di proprietą, ovvero al conseguimento di una reintegrazione o manutenzione del possesso, non č proponibile, ai sensi dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, in quanto tendente ad una non consentita pronuncia di condanna della P.A. a un «facere» o «non facere»