(massima n. 1)
Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietą o di altro diritto reale, sia del semplice possesso e l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietą o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione», comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietą o al possesso.