(massima n. 1)
La denuncia di nuova opera, in quanto tendente essenzialmente all'accertamento dell'illegittimitā dell'opera iniziata, siccome lesiva del possesso o del diritto di proprietā o di altro diritto reale di godimento a cui tutela essa č esperita, non postula necessariamente l'esistenza di danni giā verificatisi al momento della sua proposizione, sicché la domanda di risarcimento di tali danni, avanzata dal ricorrente, costituendo un elemento del tutto eventuale, non incide sulla natura e finalitā di detta azione nella sua ulteriore fase del giudizio di merito, che sarā sempre possessorio o petitorio, secondo la natura del rapporto dedotto in causa ed il proposito manifestato dal ricorrente con la conseguente applicazione delle regole proprie, rispettivamente, delle cause possessorie e di quelle petitorie, sia in ordine alla disciplina del rapporto sostanziale controverso, sia in ordine all'individuazione del giudice competente per materia e per valore.