(massima n. 1)
Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime delle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltą di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli artt. 688 ss. c.p.c., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di prioritą nella scelta degli indicati strumenti processuali.