(massima n. 2)
La convalida del sequestro concerne l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché possa farsi luogo al provvedimento cautelare, non anche le statuizioni accessorie, quali quelle in materia di nomina del custode e di determinazione del relativo compenso; tali statuizioni, cui la sentenza di convalida non fa cenno, non sono suscettibili di passare in giudicato, non essendo, tra l'altro, il custode - in tale specifica veste - neppure parte del giudizio di convalida. Ne consegue che non č possibile desumere dal passaggio in giudicato della sentenza di convalida del sequestro anche l'intangibilitā del provvedimento con cui il presidente del tribunale, disponendo il sequestro, abbia affermato il diritto del custode al compenso.