Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina [65] (1)(2).
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente [66 2] (3).
Note
(1)
Il compenso viene liquidato al custode con decreto del giudice dell'esecuzione e, di norma, viene posto a carico del creditore procedente. Infatti, ai sensi dell'art. 90 del c.p.c., l'anticipazione delle spese necessarie alla custodia, è a carico del creditore procedente, al quale spetta, con privilegio, un rimborso sul ricavato.
Nel caso in cui sia nominato custode sia un Istituto di vendita giudiziaria, autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere attività di deposito e custodia, il compenso sarà dovuto, per espressa previsione normativa (159), senza che siano necessarie un'espressa richiesta e l'autorizzazione del giudice.
Nel caso in cui sia nominato custode sia un Istituto di vendita giudiziaria, autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere attività di deposito e custodia, il compenso sarà dovuto, per espressa previsione normativa (159), senza che siano necessarie un'espressa richiesta e l'autorizzazione del giudice.
(2)
Il decreto di liquidazione del compenso ha natura di ingiunzione di pagamento nei confronti della parte indicata nel provvedimento come obbligata all'anticipazione del compenso stesso. Tuttavia, appare opportuno precisare che il decreto con cui il giudice provvede alla liquidazione del compenso spettante al custode dei beni pignorati non può equipararsi ad ogni effetto al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 633 del c.p.c. e, in particolare, non è soggetto alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 644 del c.p.c. per omessa notificazione nel termine dei quaranta giorni dalla pronuncia.
(3)
Viene escluso espressamente il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode una delle parti in lite, anche se con il consenso della controparte, posto che, se il contendente nominato custode risultasse poi soccombente, non avrebbe titolo per ottenere dalla controparte il compenso per un'attività resa necessaria da una sua pretesa o da una resistenza prive di fondamento. La stessa conseguenza si produrrebbe anche se risultasse vittorioso, poiché la sua attività si sarebbe risolta nella gestione di un bene in favore di sè stesso, per cui sarebbe incongruo attribuirgli un compenso da porre a carico della controparte.
Infine, non spetterebbe nessun compenso in caso di omessa richiesta o in caso di richiesta negata dall'ufficiale giudiziario al momento della nomina.
Infine, non spetterebbe nessun compenso in caso di omessa richiesta o in caso di richiesta negata dall'ufficiale giudiziario al momento della nomina.