(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui sia stato nominato un custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, trattandosi di un provvedimento privo del requisito della decisorietà, che non incide su diritti soggettivi, con efficacia di giudicato, ma esplica effetti solo sul piano processuale ed è, comunque, sempre revocabile e modificabile.