(massima n. 1)
I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi (art. 201 cod. str., art. 10 legge n. 265 del 1999, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, art. 8 R.D. n. 642 del 1907) sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace (giā messi di conciliazione), i quali, pur in rapporto di servizio con l'ente locale, sono inseriti nell'ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali (artt. 12 e 13 della legge n. 374 del 1991, come modificati dal decreto-legge n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, e dalla legge n. 479 del 1999). Pertanto, mentre č nulla (e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, č giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.