Cass. civ. n. 372/2007
Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ.. Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado, essendo detto adempimento posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti. (Cassa con rinvio, Giud. pace Carinola, 30 Agosto 2002)
Cass. civ. n. 19655/2005
Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ. . Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione, essendo lo stesso posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti.
Cass. civ. n. 1202/1996
La notificazione a militare in attività di servizio può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, in quanto l'art. 146 c.p.c. – secondo cui quando destinatario della notifica sia il militare, essa deve avvenire a mani proprie, osservate le norme di cui agli artt. 139 ss. del codice di rito e, altrimenti, mercè invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M. – non contiene l'espresso divieto normativo che è il solo idoneo ad essere di ostacolo all'ipotesi di notificazione a mezzo posta a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 3316/1983
Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., la formalità della consegna di una copia al pubblico ministero per l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene — secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c. — espressamente richieste dal successivo art. 146 c.p.c. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è, infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari — indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera — le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati.