(massima n. 2)
Il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, con il riferimento, per il primo, a quello della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il computo della data di iscrizione della causa a ruolo effettuato dal giudice di merito dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario).