(massima n. 1)
L'art. 137, primo comma, c.p.c. demanda l'attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario – alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore. La citata disposizione codicistica, peraltro, non disciplina le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione deve ritenersi raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ultimo, tale carenza non inficia di per sè la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata.