(massima n. 1)
La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili č assegnata dall'art. 137 c.p.c., quando non č disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un «commissariato di P.S.», ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.