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Articolo 44 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

Dispositivo dell'art. 44 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

  1. a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
  2. b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);
  3. c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
  4. d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a)(3).

1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile(3).

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1(3).

1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto(3).

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini(2).

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Tale disposizione era stata in precedenza modificata dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1 lettere a) b) e c); (con l'art. 12, comma 2, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 44.

Spiegazione dell'art. 44 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola il c.d. concordato "in bianco" o "prenotativo", prevedendo che il debitore intenzionato ad accedere al concordato, a richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione, possa depositare esclusivamente la domanda e la documentazione di cui all'art. 39, co. 3 CCI, chiedendo contestualmente al Tribunale di assegnargli un termine per la presentazione del piano e della proposta (nel caso del concordato) o della domanda di omologazione (dell'accordo o del piano). Si tratta di uno strumento talvolta molto utile, in quanto consente al debitore di condurre le trattative sul piano e sulla proposta al riparo da possibili azioni esecutive individuali dei creditori, dato che con la domanda egli può chiedere sin da subito l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCI.
L'istituto era stato introdotto nella legge fallimentare in seguito alla riforma del 2012, che puntava ad una complessiva modernizzazione del concordato preventivo e, in generale, ad incentivare le soluzioni che permettessero di conservare la continuità aziendale. Tuttavia, sin dal 2015 il legislatore ne ha irrigidito la disciplina, considerati i frequenti abusi (spesso, infatti, lo si utilizzava esclusivamente per "prendere tempo" e ritardare il fallimento).

Al fine di evitare possibili comportamenti opportunistici del debitore, la disposizione prevede ora che:
  1. il termine concesso dal Tribunale al debitore non possa essere superiore ai 60 giorni, prorogabili di altri 60 giorni (solo se non sono state presentate istanze di apertura della liquidazione giudiziale)
  2. il Tribunale debba necessariamente nominare il commissario giudiziale (anche per le procedure che in genere non lo prevedono, come gli ADR)
  3. il debitore debba riferire mensilmente al Tribunale, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, circa le attività compiute, i progressi nelle negoziazioni, la gestione finanziaria dell'impresa
  4. il debitore debba depositare, con la stessa cadenza mensile, una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, da iscriversi nel registro delle imprese
  5. il debitore debba versare entro 10 giorni dal decreto che concede il termine le spese di procedura stimate per il periodo sino alla scadenza del termine
In pendenza del termine il debitore è soggetto alla stretta sorveglianza del commissario giudiziale, dei creditori e del PM, i quali possono segnalare al Tribunale la commissione di atti in frode ai creditori, qualsiasi condotta idonea a pregiudicare l'esito delle trattative, nonché la violazione degli obblighi informativi e dell'obbligo di deposito delle spese procedurali. In tali casi, se il Tribunale accerta la sussistenza delle violazioni suddette, con decreto non reclamabile revoca il termine concesso.

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Capitali E. I. I. S. chiede
venerdģ 09/12/2022 - Lombardia
“A seguito di domanda prenotativa in base all art 40, 39 e 44 codice della crisi d impresa e dell' insolvenza , il giudice, a seguito di pronuncia, ha disposto il termine di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni in assenza di istanze di fallimento e per giustificati motivi. il commissario giudiziale sostiene che il termine dei 60 giorni decorre dal deposito della domanda preliminare (prenotativa), ossia dal 24 10 22 e non dal termine del deposito in cancelleria della determina del giudice, ossia 06 12 2022. Il quesito è il seguente : il termine di 60 giorni per il piano è da considerare decorrente dal 24 10 22 oppure dal 06 12 22, così come sostiene il sottoscritto. Si allega: determina del giudice e sentenza cassazione (relativa però alla vecchia legge fallimentare) inviata dal commissario giudiziale a sostegno della sua tesi.”
Consulenza legale i 19/12/2022
Riguardo alla questione della decorrenza del termine fissato dal tribunale entro il quale il debitore dovrà presentare la proposta, il piano e gli accordi, nella prassi si è sempre fatto riferimento alla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 29740 del 19.11.2018. Anche la giurisprudenza più recente ha citato tale sentenza (Tribunale Udine 08.02.2021).
Con riferimento alle procedure che si sono aperte a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14) la giurisprudenza non si è ancora espressa in merito alla questione della decorrenza del termine.
L’art. 44 CCII ripercorre a grandi linee il contenuto di cui all’ art. 161 della l. fall. con una restrizione sul piano dei tempi; infatti, con la nuova disciplina il termine che il tribunale può concedere è compreso tra i trenta ed i sessanta giorni (in luogo del termine tra i sessanta e i centoventi giorni descritto dall’art. 161).
Inoltre, a differenza della precedente normativa, la quale non prevedeva nulla in merito, l’ art. 45 del codice della crisi d'impresa disciplina la comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini: “entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. [..]”.

A nostro parere, si ritiene che il termine concesso dal Tribunale decorrerà dalla data del deposito in cancelleria, essendo il decreto di fissazione del termine soggetto a pubblicità nelle modalità previste dall’art. 45 CCII.