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Articolo 2482 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Dispositivo dell'art. 2482 ter Codice Civile

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo(1).

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Note

(1) Il versamento spontaneo del socio volto a reintegrare il capitale sociale precedentemente ridotto al di sotto del minimo stabilito, è idoneo a rimuovere il presupposto della riduzione obbligatoria.

Ratio Legis

La norma vuole garantire l'effettiva corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale, infatti i terzi sarebbero ingannati se all'esterno apparisse un capitale che in realtà è inferiore.

Spiegazione dell'art. 2482 ter Codice Civile

La norma disciplina l'ipotesi in cui le perdite che abbiano intaccato il capitale siano superiori a un terzo e, inoltre, questo si sia ridotto al di sotto del minimo legale (v. art. 2463 n.4).
Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale la riduzione è obbligatoria e deve essere accompagnata dal contestuale aumento del capitale o si deve procedere alla trasformazione della società.
Se l'assemblea non adotta una di tali decisioni, la società si scioglie definitivamente ed entra in stato di liquidazione.
Se le perdite intaccano il minimo legale la riduzione è obbligatoria e non è ammesso il rinvio a nuovo (v. art. 2446).

Nella disciplina della norma rientra anche l'azzeramento del capitale che si verifica quando le perdite sono di importo pari o eccedono l'ammontare del capitale stesso. In tale ipotesi si dovrà procedere alla riduzione e al successivo aumento commisurato alle partecipazioni dei soci prima della riduzione a zero del capitale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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