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Articolo 2446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Riduzione del capitale per perdite

Dispositivo dell'art. 2446 Codice Civile

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364 bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione(1).

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori(2).

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione [2188, 2194]. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Note

(1) L'inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l'annullamento della delibera sociale.
(2) La riduzione del capitale deve essere deliberata in maniera proporzionale alle perdite accertate; da ciò consegue che non è consentita una riduzione che superi l'ammontare delle perdite, atteso che in tal caso si configurerebbe un'indebita espropriazione dei soci.

Ratio Legis

La disciplina della riduzione per perdite è volta a garantire una corretta informazione al mercato circa la consistenza del capitale sociale, il cui valore nominale deve essere infatti adeguato al valore reale.

Spiegazione dell'art. 2446 Codice Civile

A differenza della riduzione reale, la riduzione del capitale per perdite si risolve in un mero adeguamento del valore nominale del capitale al valore reale del capitale stesso, ridottosi in ragione di perdite che hanno intaccato la consistenza del patrimonio sociale.

La ratio della disposizione è quella di garantire ai terzi ed ai creditori un certo livello di trasparenza circa la reale situazione patrimoniale della società e non quella di offrire una adeguata protezione rispetto ad operazioni sul capitale che possano determinare una fuoriuscita di risorse dalla società, dato che la riduzione consiste in una mera operazione contabile di adeguamento del valore nominale del capitale al suo valore reale.

La sussistenza di perdite di esercizio determina:
1) l’impossibilità di ripartizione degli utili, sino al momento in cui non sia deliberata la riduzione del capitale;
2) l’impossibilità di procedere all’aumento del capitale, qualora si tratti di perdita superiore al terzo e l’assemblea non abbia deliberato la preventiva riduzione del capitale.

La norma in realtà si occupa unicamente del caso in cui l’entità delle perdite sia superiore al terzo del capitale preesistente. Per tale ragione si è posto il dubbio circa la possibilità di procedere alla riduzione per perdite di minore entità, nonché riguardo alla disciplina in tal caso applicabile.
Secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario la riduzione per perdite inferiori al terzo rimarrebbe ammissibile ma non potrebbe applicarsi la disciplina della riduzione reale (art. 2445), dovendosi piuttosto guardare ai principi sanciti dalla norma in commento. Ne deriva che, secondo questa tesi, i creditori non potrebbero esercitare il diritto di opposizione e gli amministratori, dall’altro lato, non sarebbero tenuti né a convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti né a depositare le relazioni integrative previste nelle ipotesi di riduzione obbligatoria, dovendo però comunque provvedere ad un’esaustiva informazione dei soci e dei creditori mediante deposito di una aggiornata situazione patrimoniale.

Qualora la perdita sia superiore al terzo del capitale, la norma dispone che gli amministratori convochino senza indugio l'assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti, che possono consistere nella riduzione del capitale o nel rinvio di una simile deliberazione all’anno successivo. La possibilità di rinvio della riduzione è confermata dalla stessa disposizione, la quale prevede che la riduzione divenga obbligatoria in sede di approvazione del bilancio riferito all’esercizio successivo, qualora l’assemblea non vi abbia provveduto e persistano perdite superiori al terzo del capitale. La competenza dell'assemblea ordinaria è un'ipotesi eccezionale perché per le modifiche dello statuto è competente l'assemblea straordinaria.

All'assemblea deve essere comunque sottoposta, con un anticipo di almeno otto giorni, una relazione sulla situazione patrimoniale, unitamente alle osservazioni formulate dall’organo di controllo. In realtà, si tratterebbe di un vero e proprio bilancio straordinario, comprensivo, quindi, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La giurisprudenza ritiene che tale documento contabile debba essere aggiornato a non oltre 120 giorni.


La riduzione può essere attuata mediante:
1) raggruppamento delle azioni: il valore nominale rimane invariato, ma è diminuito il numero complessivo delle azioni in circolazione;
2) riduzione del valore nominale delle azioni in circolazione: il valore nominale viene ridotto, lasciando invariato il numero di azioni in circolazione.

Massime relative all'art. 2446 Codice Civile

Cass. civ. n. 14665/2019

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).

Cass. civ. n. 8221/2007

In tema di società, le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c., prevedenti, ai fini della riduzione del capitale sociale, le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo deposito della situazione patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela, non solo dell'interesse dei soci, ma anche dei terzi; è pertanto nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale che sia stata adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la delibera era stata adottata in base all'ultimo bilancio, redatto un anno prima, senza che risultasse se fosse stata o meno depositata la relazione sulla situazione patrimoniale, la Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha precisato che il grado di aggiornamento della situazione va valutato in relazione a ciascun caso concreto, e che detta situazione patrimoniale può, eventualmente, essere anche surrogata dall'ultimo bilancio di esercizio, purché questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell'assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi).

Cass. civ. n. 543/2006

La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa non è contemplata specificamente né dall'art. 2445 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, né dagli artt. 2446 e 2447, che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le predette categorie di soggetti; nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c., dai principi generali desumibili dall'art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita: ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.

Cass. civ. n. 23269/2005

Ai sensi dell'art. 2446 c.c., l'assemblea è tenuta a deliberare la riduzione del capitale per perdite in proporzione delle perdite accertate: e ciò sia nel senso che non può ritenersi consentita una riduzione che superi l'ammontare di queste, potendosi altrimenti risolvere la riduzione in un'indebita espropriazione dei soci, privati del valore delle azioni corrispondenti al capitale residuo; sia nel senso che la riduzione non può essere commisurata soltanto ad una frazione delle perdite, giacché ciò ne consentirebbe il trascinamento nel tempo ben oltre il limite temporale dell'esercizio successivo, espressamente indicato dalla menzionata disposizione del codice. Tale principio, peraltro, è suscettibile di limitata deroga nel caso in cui, occorrendo anche procedere al raggruppamento o al frazionamento di azioni, l'applicazione rigorosa della regola di riduzione del capitale in proporzione delle perdite farebbe emergere resti non suscettibili di attribuzione. Pertanto, deve ritenersi consentito il riporto a nuovo delle azioni, nei limiti in cui sia imposto dall'esigenza contabile di assicurare la parità di valore nominale delle azioni medesime, e purché sia circoscritto a quanto indispensabile per il soddisfacimento di tale esigenza.

In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la norma dell'art. 2446 c.c. che prevede l'obbligo per gli amministratori di sottoporre senza indugio all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, nonché il deposito di tali atti nella sede della società per gli otto giorni antecedenti l'assemblea trova la sua ratio nel principio secondo cui l'assemblea, ai fini di una regolare formazione della volontà sociale, in una materia che attiene alla vita stessa della società, deve essere dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società. Discende da ciò che la relazione in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i crismi di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio di esercizio dagli artt. 2423 ss. c.c. deve essere il più possibile aggiornata; e, non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico termine al riguardo, il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili che la riguardano, da un lato; l'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo significativo, dall'altro. Siffatte valutazioni sono rimesse al giudice di merito, e sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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ALFREDO C. chiede
mercoledì 02/12/2020 - Lazio
“Nel caso che il risultato economico della società nel 2020 intacchi o assorba completamente il patrimonio netto è possibile formare una immobilizzazione immateriale denominata "perdite covid 2020" da poter portare in ammortamento almeno per un periodo di 10-15 anni, dopo aver azzerato le intere riserve ed il capitale al minimo di legge? Per una Spa.
grazie


Consulenza legale i 09/12/2020
A norma dell’art. 2424 del c.c. le perdite dell’esercizio, così come anche le perdite dei precedenti periodi di imposta, vanno indicate alle voci VIII e IX del patrimonio netto e a decurtazione dello stesso.
La perdita di un esercizio, infatti, indipendentemente da quale ne sia la causa, comporta una riduzione della consistenza patrimoniale della società e, come tale viene esposta a rettifica del patrimonio netto della stessa.
Proprio in considerazione di questa sua natura non è assolutamente ipotizzabile che la stessa possa essere indicata tra gli elementi dell’attivo, sia esso immobilizzato che circolante, dal momento che ciò comporterebbe, a danno della effettiva capacità informativa del bilancio, non solo l’occultazione di una variazione negativa della consistenza del patrimonio della società ma, altresì, l’esposizione di una attività che di fatto non è tale e, quindi, fittizia.
In assenza di una norma che disponga diversamente, la perdita di un esercizio, quindi, dovrà essere trattata nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed, in particolare, degli artt. 2446 e 2447 per le S.p.A. e 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.

In merito all’emergenza COVID, si fa tuttavia rilevare che l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, ha disposto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Sulla base di tale disposizione, l’ASSONIME, con un parere pubblicato il 29.07.2020 ha ritenuto che la sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione, con lo scioglimento della società in caso di mancato ripianamento, operi per tutte le perdite, comprese quelle prima dell’epidemia, rilevate in assemblee che si svolgano tra il 9 aprile 2020 e l’assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, secondo ASSONIME la citata disposizione di cui all’art. 6 è da riferire alle perdite:
  1. sia relative agli esercizi chiusi in data anteriore al 9 aprile 2020, purché i relativi bilanci vengano approvati dopo la predetta data ed entro il 31 dicembre 2020;
  2. sia rilevate ad esercizi che si chiudono successivamente al 9 aprile 2020 ma entro il 31 dicembre 2020 ed i cui bilanci saranno approvati all’inizio del 2021.
Anche la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato una massima (la n. 191 del 16 giugno 2020) sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo di emergenza Covid-19 in cui ha precisato che “In forza dell’art. 6 d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.
Resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482- ter c.c.).
Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili”.

La perdita dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 non potrà, quindi, essere immobilizzata così come ipotizzato ma, posto che il problema principale sembra essere quello degli effetti che la stessa potrebbe comportare in relazione alle più volte citate disposizioni del codice civile, occorre considerare che il Legislatore ne ha sospeso gli effetti sul patrimonio della società, proprio per la straordinarietà della attuale fase emergenziale che il COVID 19 ha comportato.